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C O N F I M E
Confederazione Italiana Imprese Meridionali
Circonv. Nomentana,251
00162 - ROMA
email:
info@confime.org
Website: http://www.confime.org

STATUTO di CONFIME
Confederazione Italiana Imprese Meridionali


Articolo 1 - Costituzione


E' costituita l'Associazione nazionale di imprese denominata CONFIME: Confederazione Italiana delle Imprese Meridionali, con sede legale nazionale in Lecce al V.le O. Quarta, 34 e con sede di rappresentanza in Roma, Circ. Nomentana, 251.
All'Associazione possono aderire le imprese industriali, artigianali, agricole, commerciali, di servizi e turistiche, costituite in forma individuale o societaria, nonché i consorzi di imprese e le associazioni temporanee di imprese, che abbiano la sede sociale nelle regioni del Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Possono essere soci anche i professionisti iscritti agli Albi professionali ai quali è riservata una sezione speciale.
Confime ha finalità di rappresentanza e tutela ed opera per la qualificazione, l'affermazione e lo sviluppo delle imprese associate e per lo sviluppo economico e sociale del Meridione d’Italia
Per favorire il conseguimento delle finalità associative il Consiglio di Presidenza di Confime può deliberare l'affiliazione di altre associazioni, nonché l'adesione di Confime ad altre associazioni.
L'Associazione è apolitica ed apartitica e non ha fini di lucro.

Articolo 2 – Rappresentanza


All'Associazione è conferita la rappresentanza sindacale degli associati, e la rappresentanza nei confronti di enti, istituzioni pubbliche e private, pubbliche amministrazioni, organizzazioni sociali, politiche ed economiche.

Articolo 3 – Servizi

L'Associazione può organizzare, direttamente o tramite strutture e professionisti tutti i servizi di interesse degli associati.
Ai servizi organizzati dell'Associazione possono accedere esclusivamente gli associati.

Articolo 4 – Sedi

Confime può istituire sedi su tutto il territorio nazionale italiano ed all'estero.
L'istituzione di sedi sul territorio nazionale e all’estero è di competenza del Consiglio di Presidenza.
E’ organizzata secondo un doppio sistema orizzontale e verticale: il sistema orizzontale è rappresentato da sei comparti economici nazionali: industria, artigianato, agricoltura, commercio, servizi, turismo. Il sistema verticale dalle Associazioni territoriali Provinciali e Regionali. Ogni Associazione territoriale si organizzerà con un proprio statuto coerente con lo statuto nazionale che dovrà essere approvato dal Consiglio di Presidenza.

Articolo 5 – Soci

  1. Sono Soci Fondatori quelli che sottoscrivono il presente statuto. Soci Ordinari quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio di Presidenza. Sono Soci Onorari quelli che ottengono tale onorificenza dal Consiglio di Presidenza
  2. I soci possono svolgere attività all’interno dell’associazione anche non retribuita.
  3. Nella domanda di adesione l’aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’associazione. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio di Presidenza.
  4. Tutti i soci cessano automaticamente di appartenere all’associazione per:
    - dimissioni volontarie;
    - non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
    - morte;
    - indegnità deliberata dal Consiglio di Presidenza;
    - per manifesta indifferenza verso scopi e obiettivi sociali ed inattività all’interno dell’Associazione per almeno due anni, constatata e deliberata dal Consiglio di Presidenza. Tale norma vale anche per i Soci Fondatori.
  5. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell’ammontare fissato dal Consiglio Nazionale e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

 

Articolo 6 – Organi

Sono organi dell'Associazione:
• l'Assemblea generale;
• il Consiglio di Presidenza;
• il Consiglio Nazionale
• il Collegio dei garanti (non obbligatorio).

Articolo 7 – Assemblea

L'Assemblea è composta dai delegati delle Associazioni Provinciali nella misura di uno ogni dieci iscritti per provincia oltre che dai componenti del Consiglio Nazionale e del Consiglio di Presidenza; si riunisce almeno una volta l'anno per deliberare le linee strategiche dell'Associazione ed esaminare e deliberare sull'utilizzo delle risorse conferite dagli associati. Approva il Bilancio preventivo e quello consuntivo dell’Associazione.
Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, email). Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all’anno e, in via straordinaria, ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario. L’assemblea può essere celebrata nella sede sociale o in ogni altra parte del mondo.
L'Assemblea è validamente costituita quando sono presenti almeno la metà più uno dei delegati, in prima convocazione, e con minimo due soci in seconda convocazione.

Articolo 8 – Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente e da massimo sei Vice Presidenti cooptati nel Consiglio dal Presidente stesso; fanno inoltre parte dello stesso Consiglio i Soci Fondatori.
Il Consiglio di Presidenza esercita la rappresentanza degli associati e sviluppa l'attività politica dell'Associazione.
Per motivi di urgenza può assumere delibere di competenza del Consiglio Nazionale che, in ogni caso, devono essere assoggettate alla ratifica dello stesso alla prima riunione utile. E’ Convocato e delibera con le stesse modalità dell’Assemblea con la possibilità aggiunta di convocazione per comunicazione sul sito della CONFIME o per telefono.
Può nominare un Direttore Generale stabilendone funzioni, compiti e compensi.
Il Direttore Generale partecipa ai lavori degli organi associativi.
Il Presidente può delegare al Direttore Generale la rappresentanza dell'Associazione e l'attuazione delle decisioni politiche.
Il Direttore Generale è responsabile della gestione dell'Associazione e ne risponde direttamente al Presidente. Può essere nominato Direttore Generale anche un socio.
Nelle more della costituzione delle Associazioni territoriali Regionali e Provinciali, è compito del Consiglio di Presidenza nominare Delegati Regionali e Provinciali che rappresentino l’Associazione e promuovano sul territorio la nascita delle Associazioni territoriali stesse.

Articolo 9 – Presidente


Il Presidente è anche Presidente dell’Assemblea, del Consiglio Nazionale e del Consiglio di Presidenza. Il Presidente viene eletto dai Soci Fondatori e dura in carica cinque anni. E’ compito del Presidente nominare i suoi Vice Presidenti.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e preside le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Nazionale.
In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Nazionale sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente socio fondatore più anziano.

Articolo 10 – Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è l'organo che attua le linee strategiche deliberate dell'Assemblea annuale.
Il Consiglio Nazionale è composta dal Consiglio di Presidenza e dai Presidenti delle Associazioni Regionali e Provinciali.
Il Consiglio Nazionale delibera su tutte le materie di interesse dell'Associazione, escluso quanto espressamente riservato dal presente Statuto all'Assemblea generale.
Il Consiglio Nazionale delibera l'entità della quota associativa annua.
Il Consiglio Nazionale può delegare temporaneamente proprie competenze al Consiglio di Presidenza.
Il Consiglio Nazionale, almeno ogni sei mesi, si riunisce e delibera con le stesse modalità dell’Assemblea con la possibilità aggiunta di convocazione per comunicazione sul sito della CONFIME

Articolo 11 – Collegio dei garanti (eventuale)

Il Collegio dei Garanti è composto da tre imprenditori eletti dall'Assemblea e resta in carica per cinque anni.
Il Collegio dei Garanti decide sulla corretta interpretazione del dettato statutario.
Al Collegio dei Garanti possono ricorrere i soci che, dopo aver interpellato la Presidenza, non ritengono risolte possibili controversie insorte tra il socio e l'Associazione.

Articolo 12 - Regolamento

Il Consiglio di Presidenza ha il potere di emanare il regolamento operativo dell'Associazione e di modificarlo quando se ne ravvisi la necessità. Nella redazione del regolamento Il Consiglio di Presidenza deve attenersi alle norme del presente Statuto.

Articolo 13 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
Lo scioglimento è possibile con il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati iscritti, riuniti in assemblea convocata con ordine del giorno che prevede tale eventualità e con il consenso espresso da parte dei Soci Fondatori.

Articolo 14 - Settori

All'interno dell'Associazione i soci possono organizzarsi per settori di attività. Ai settori è demandata la funzione di svolgere studi e di avanzare proposte al Consiglio Nazionale in ordine alle politiche settoriali, ai servizi di promozione e sviluppo del settore ed alla nomina di rappresentanti dell'Associazione in Enti, organismi, commissioni ed altre istanze nelle quali è richiesta la presenza di rappresentanti dell'Associazione.
Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 14, i settori possono autonomamente eleggere un organo di direzione settoriale con funzioni di governo delle attività di settore e di raccordo con il Consiglio Nazionale dell'Associazione. Al Consiglio Nazionale dell'Associazione compete deliberare sulle risorse da destinare ai settori per lo svolgimento dell'attività di competenza degli stessi.

Articolo 15 – Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, ferma restando la competenza dell'Assemblee generale di apportare modifiche ed integrazioni allo Statuto associativo previo consenso dei Soci Fondatori.